fusione eterogenea di società possedute da unico socio o da più soci nella stessa proporzione


 

Not. Domenico Pallottino

dpallottino@notariato.it

19.11.2001

 

Una Srl ed una Snc debbono fondersi per incorporazione della seconda nella prima.

1)      Qualora i soci dell'incorporante partecipino all'incorporanda Snc nella stessa identica misura, ritenete applicabile la cd. procedura semplificata prevista dall'art.2504 quinquies, c.c.?

2)      Occorre anche la perizia ex art. 2498 cc?

 

Sul primo punto mi sembra che vi sia un orientamento in tale senso come ho verificato anche nella "Rassegna Omologhe-Operazioni straordinarie"; del resto la relazione degli esperti per la congruità del rapporto di cambio è posta nell'interesse dei soci delle società partecipanti alla fusione e solo indirettamente in quello dei terzi.

 

Quanto al secondo, il Trib. Udine 04.04.1998, in Le Società-Rassegna di Giurisprudenza, ritiene necessaria la predisposizione di una situazione patrimoniale redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio ex art. 2501 ter c.c.

 

 


 

Not. Lorenzo Turconi

lturconi@notariato.it

20.11.2001

 

Due massime del Tribunale di Milano possono esserti utili:

 

- la prima del 1994: "nel caso di fusione fra più società ciascuna interamente posseduta da un unico socio, ovvero dagli stessi soci i quali ne possiedano tutte le azioni o quote nelle medesima proporzione, in applicazione analogica della disposizione prevista dall'art. 2504 quinquies, c.c., non si richiede la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio";

 

- la seconda del 1996: "nel caso di fusione tra una società di capitale e una società di persone possedute da soci che possiedono tutte le azioni o quote nelle medesima proporzione, pur non essendo richiesta la relazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio, è necessaria la relazione di stima della società incorporanda, quando la società incorporante di capitale deliberi un aumento di capitale in funzione della fusione".

 

Così il Tribunale di Milano argomenta la sua massima:

"Pertanto, ove la società incorporante intenda procedere ad un aumento di capitale, la delibera deve essere corredata dalla relazione di stima del patrimonio della società di persone che viene incorporata. Questa stima infatti non è richiesta a fini comparativi dei patrimoni delle società interessate alla fusione ma al fine di attestare l'effettività dell'apporto patrimoniale della società di persone che viene imputato al capitale della società risultante dalla fusione."

 

Direi pertanto che non è necessaria la relazione di stima e qualora tu non proceda ad aumentare il capitale sociale della incorporante non è necessaria la perizia.

 

 


 

Not. Luigi A. Miserocchi

lmiserocchi@notariato.it

20.11.2001


La citazione delle massime é esatta.

 

La seconda massima però appare erronea: incorporare una società di persone comporta "rischi" anche in assenza di un aumento di capitale dal momento che la società di capitali incorporante assume una responsabilità illimitata per le obbligazioni della società incorporata.

 

In questo caso sembra poco sostenibile che si possa fare a meno della perizia.

 

Questo apre un problema generale poco affrontato : cosa deve fare il notaio in presenza di massime permissive palesemente erronee ?

Il seguire queste massime lo esonererà da eventuali responsabilità quando ci sarà un ripensamento giurisprudenziale?

Ne dubito